Descrizione
L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).
Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
È una prestazione economica a carico dello Stato, gestita tramite il Comune di residenza ma erogata dall’INPS (da non confondere con l’assegno unico universale).
Regolata dal D. Lgs. 151/2001 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ha l'obiettivo di sostenere economicamente la genitorialità nei primi mesi di vita o in caso di adozione del minore.
Per ottenere l’assegno di maternità occorre soddisfare specifici requisiti anagrafici (essere cittadine italiane, di uno Stato UE o di un Paese extra-UE con permesso di soggiorno regolare) e reddituali (ISEE entro la soglia annua stabilita, per il 2025 € 20.382,90).
È necessario presentare la domanda entro sei mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (adozione o affidamento preadottivo) al Comune di residenza, allegando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) aggiornata per il calcolo ISEE e il documento d’identità valido ( o se extra-UE, permesso di soggiorno).
L’ufficio comunale trasmette poi i dati all’INPS, che eroga l’assegno.