Ordinanza n. 94 del 30/07/2025 - Provvedimenti Finalizzati alla Prevenzione ed il Controllo delle Malattie Trasmesse da Insetti Vettori e, in Parti...

Il West Nile Virus (WNV) è un’infezione trasmessa dalle punture di zanzare, in particolare dalla zanzara comune (Culex).- La collaborazione dei cittadini è fondamentale - eliminando i ristagni d'acqua e protegendosi dalle punture significa proteggere tutta la comunità
Data:

30/07/2025

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Tipologia di contenuto
  • Comunicato stampa
Immagine: Ordinanza n.94_2025
© Comune di Crispiano - Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Descrizione

Il West Nile Virus (WNV) è un’infezione trasmessa dalle punture di zanzare, in particolare dalla zanzara comune (Culex).
Nella maggior parte dei casi non provoca sintomi, ma in alcune persone può causare febbre, mal di testa e, molto raramente, complicanze più gravi.
* Non si trasmette da persona a persona.
* La zanzara punge un uccello infetto e poi l’uomo o altri mammiferi.
Il West Nile Virus non richiede allarmismi: la situazione è sotto controllo e la prevenzione quotidiana da parte di tutti è lo strumento più efficace.
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A tal proposito il Sindaco del Comune di Crispiano ha emanato l’ordinanza n. 94 del 30 luglio 2025 contenente misure urgenti finalizzati alla prevenzione ed al controllo delle malattie (West Nile virus, Dengue ed altri) trasmesse da insetti vettori e in particolare, zanzara tigre (Aedes Albopictus) e zanzara comune (Culex pipiens).
L’ordinanza prevede una serie di prescrizioni rivolte a cittadini, enti, attività commerciali e produttive, pubbliche e private, al fine di ridurre i focolai larvali e prevenire il rischio sanitario.
Tra le principali disposizioni:
•    Eliminazione o copertura dei contenitori che possono raccogliere acqua stagnante.
•    Pulizia costante di tombini, grondaie, aree cortilizie e contenitori nei cimiteri.
•    Evitare ristagni nei cantieri, nei terrazzi, nei giardini privati e nelle aree agricole.
•    Adozione di trattamenti larvicidi nei vivai e nelle serre.
•    Corretta gestione e copertura degli pneumatici.
L’ordinanza dispone controlli sul rispetto delle misure da parte delle forze dell’ordine e delle autorità competenti. In caso di inadempienza, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie e, se necessario, l’intervento diretto del Comune con addebito dei costi ai trasgressori.
Il provvedimento è immediatamente esecutivo e ha validità fino alla conclusione della stagione estivo-autunnale.

--- Ordinanza n. 94 del 30/07/2025 ---

Provvedimenti Finalizzati alla Prevenzione ed il Controllo delle Malattie Trasmesse da Insetti Vettori e, in Particolare, da Zanzara Tigre (AEDES Albopictus) e Zanzara Comune (CULEX Pipiens)

Il Sindaco

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della Zanzara Tigre (Aedes albopictus) e della Zanzara Comune (Culex pipiens);

Considerato che in Italia negli anni 2007, 2017, 2023 e 2024 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunyae Dengue, e che si riscontrano frequentemente casi di West Nile, eventi che costituiscono situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirosi;

Dato atto che le arbovirosi comportano un grave pericolo incombente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l’urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all’imposizione di prescrizioni idonee a prevenirne e limitarne la diffusione;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l’intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Dato atto che il Comune, già a partire dal mese di aprile e fino al mese di settembre, sta provvedendo ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Vista la nota della ASL Taranto del 25 luglio 2025 “Predisposizione degli interventi di Prevenzione correlati alla stagione vettoriale 2025” finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza anche attraverso ordinanze sindacali con l’obiettivo di diffondere semplici regole comportamentali che ogni cittadino può adottare per contribuire alla prevenzione.

Dato atto che, congiuntamente all’adozione del presente provvedimento, il Comune provvederà alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Taranto, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare;

Visti:

  • il RD 1265/1934;
  • la L. 833/1978;
  • il DPR 392/1998 riguardante i Presidi Medico Chirurgici (PMC);
  • l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
  • il Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei Biocidi;
  • il D.Lgs. 179/2021 riguardante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni
  • il Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei Biocidi;
  • il Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza della Arbovirosi 2020 – 2025 (PNA 2020 –

2025)

Ordina

A Tutti i Cittadini, ed ai Soggetti Pubblici e Privati, Proprietari, Affittuari, o che Comunque Abbiano l’Effettiva Disponibilità di Aree all’Aperto Dove Esistano o si Possano Creare Raccolte d’Acqua Meteorica o ai Altra Provenienza

Ognuno per la parte di propria competenza, fino al 31 ottobre 2025, salvo eventuale proroga se necessaria, di:

  1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
  2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini;
  3. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all’aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai “grigliati”). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
  4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
  5. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
  6. evitare che si formino raccolte d’acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
  7. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
  8. all’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l’acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
  9. i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l’introduzione di zanzare di specie esotiche;
  10. di convogliare in appositi apparati di scarico la condensa prodotta dagli impianti di condizionamento;
  11. di non utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all’aperto, al fine di non favorire la proliferazione di zanzare nei ristagni d’acqua che si accumulano al loro interno;

Avverte

che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell’area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981 e dall’art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

che per la violazione delle norme previste dalla presente e stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 € ad un massimo di 500,00 €;

che la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi, volti a verificare la presenza di raccolte d’acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestite, ovvero tramite il riscontro della disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione larvicida da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza, o degli attestati di intervento rilasciati da imprese specializzate.

Dispone

che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all’accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Municipale, l’Azienda ASL di Taranto, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti,

che la validità del presente atto è al 31 ottobre 2025, salvo eventuale proroga se necessaria, ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all’Albo Pretorio,

che venga data diffusione alla cittadinanza, e agli Enti interessati, con inserzione nel sito internet del Comune e affissione negli appositi spazi, al fine di garantire la più ampia divulgazione,

che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Locale ed al Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Taranto;

Informa

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ai sensi della Legge n.1034/1971, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art.8 e segg. del D.P.R. n. 1199/1971, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione.

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 01/08/2025 20:48

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