Descrizione
Autorizzazione Unica Ambientale
Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per attività di scarico di acque reflue domestiche e assimilate, località l’Amastuola, Comune di Crispiano (TA), Fg. n. 82, p.lle nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 48, 49, 51, 52, 53, 61, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117 e Fg. n. 66, p.lle nn. 3, 286, 287 e 288.
Richiedente: AMASTUOLA SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L., P.I. 02491040735, con sede legale in Massafra (TA), Via Appia Km 632,200 snc.
ID Pratica SUAP: 02491040735-12072019-1606.
Prot.: REP_PROV_TA/TA-SUPRO 67833/19-07-2019.
Il Responsabile
Sportello Unico Per Le Attivita’ Produttive
Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la Parte Terza, Sezione II, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e di autorizzazione agli scarichi;
Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”, in vigore dal 13 giugno 2013;
Vista la circolare prot. n. 49801 del 07/11/2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante “Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013 n. 59”;
Visto il Regolamento Regionale 12 dicembre 2011, n. 26 e ss.mm.ii. recante “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (Attuazione dell’art. 100, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)”, ed in particolare l’art. 8 in materia di autorizzazione preliminare e definitiva allo scarico;
Vista l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Crispiano (TA) e trasmessa alla Provincia di Taranto in data 31/07/2019 con protocollo REP_PROV_TA/TA-SUPRO 0071945 (istanza SUAP prot. 0067833 del 19/07/2019), dalla società AMASTUOLA SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L., P.I. 02491040735, con sede legale in Massafra (TA), Via Appia Km 632,200 snc, intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale per attività di scarico di acque reflue domestiche e assimilate rinvenienti dalla masseria e da due specchi d’acqua (piscine) siti in località l’Amastuola, appartenenti all’intero complesso aziendale individuato in catasto ai fogli e particelle indicati in oggetto;
Vista la documentazione tecnico-progettuale a corredo dell’istanza, unitamente alle successive integrazioni e novazioni progettuali prodotte dal proponente nel corso dell’istruttoria, da ultimo acquisite in atti nell’ambito del procedimento provinciale;
Dato Atto che il proponente ha reso, mediante la Scheda E di cui al D.P.C.M. 08.05.2015, dichiarazione attestante che l’attività è a bassa rumorosità ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 227/2011 (Allegato B) e che non comporta emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale, e che questo Ufficio, competente in materia di impatto acustico ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L. 447/1995, non formula osservazioni al riguardo;
Premesso:
- che con nota prot. prov. n. 42690 del 06.11.2023 la Provincia di Taranto, ricorrendone le condizioni, indiceva Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per la conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii., richiedendo i pareri di competenza in ordine a: Valutazione di Incidenza Ambientale ex D.P.R. 357/1997 e Nulla Osta ex L.R. 18/2005 (Provincia di Taranto); autorizzazione paesaggistica in relazione agli ambiti tutelati dal P.P.T.R. Puglia (Unione dei Comuni Terre delle Gravine – Ufficio Unico del Paesaggio); autorizzazione ex art. 21 del D.Lgs. 42/2004 (Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo); eventuali osservazioni in materia di impatto acustico ex L. 447/1995 (Comune di Crispiano – Ufficio Ambiente/Ecologia); parere consultivo ex art. 8 del R.R. 26/2011 (Dipartimento di Prevenzione ASL TA – S.I.S.P.);
- che con nota prot. n. 1447 del 16.11.2023, acquisita al prot. prov. n. 44657 in pari data, l’Ufficio Unico del Paesaggio dell’Unione dei Comuni Crispiano-Massafra-Statte-Ginosa trasmetteva parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio in data 19/06/2018, nonché l’autorizzazione condizionata della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, giusto prot. n. 13028-P del 21/06/2019, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004, le cui prescrizioni si richiamano integralmente nel presente provvedimento;
- che, a seguito delle novazioni progettuali introdotte dal proponente – con dimensionamento dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche e assimilate per 100 A.E. mediante trattamento primario a fossa settica di tipo Imhoff e trattamento secondario di tipo anossico-ossidativo – la Provincia coinvolgeva in Conferenza di Servizi ARPA Puglia – DAP di Taranto per il parere consultivo di cui all’art. 8 del R.R. 26/2011; a fronte delle controdeduzioni prodotte dal proponente al parere ARPA prot. n. 43386/2025, non pervenivano ulteriori osservazioni;
- che con nota prot. prov. n. 8586 del 02/03/2026 la Provincia di Taranto rilasciava parere favorevole in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale e Nulla Osta Ente Parco, con le prescrizioni ivi contenute, che si richiamano integralmente nel presente provvedimento;
- che, a seguito della richiesta della Provincia di chiarire l’attuale carico organico, espresso in A.E., da veicolare agli impianti da autorizzarsi, il proponente, con riscontro acquisito al prot. prov. n. 14414 del 09/04/2026, confermava il valore di 100 A.E. serviti dall’insediamento;
- che, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., non essendo pervenute determinazioni/pareri definitivi da parte del Comune di Crispiano – Ufficio Ambiente/Ecologia e del S.I.S.P. del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA, né ulteriori osservazioni da parte di ARPA Puglia – DAP di Taranto alle controdeduzioni del proponente, si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato ovvero non si sia espresso;
Visto il Verbale Di Conclusione Positiva della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14, comma 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, trasmesso dalla Provincia di Taranto con nota prot. prov. n. 15952 del 20.04.2026;
Vista La Determinazione R.G. N. 651 del 06/05/2026 del 5° Settore – Pianificazione e Ambiente della Provincia di Taranto (Pratica n. 83/2019/AUA) avente ad oggetto “Provvedimento di adozione di A.U.A. ex D.P.R. n°59/2013. Pratica n. 83/2019/AUA. Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Proponente: Amastuola Società Agricola S.r.l. Ubicazione attività: località l’Amastuola a Crispiano (TA)”, con la quale la Provincia di Taranto ha adottato il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, demandando a questo SUAP il rilascio del provvedimento conclusivo ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 59/2013 e dell’art. 7 del D.P.R. 160/2010;
Considerato che quanto stabilito nella Determinazione R.G. N. 651 del 06/05/2026 della Provincia di Taranto diventa parte integrante, essenziale e sostanziale del presente Provvedimento, il quale, pertanto, ne condivide e ne approva ogni condizione/prescrizione;
Dato Atto Che l’istante ha attivato gli scarichi secondo quanto disposto dall’art. 5 nel dispositivo della Determinazione R.G. N. 651 del 06/05/2026 della Provincia di Taranto, e che il SUAP ha trasmesso il tutto alla Provincia di Taranto;
Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 2, 3, 5 e 6;
Visto il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ed in particolare gli artt. 7 e 10;
Visto il Decreto Sindacale n° 18 del 31/12/2025 di attribuzione al sottoscritto della Responsabilità dell’Area Urbanistica;
In relazione agli atti precedentemente citati,
Rilascia
ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59,
e del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
Autorizzazione Unica Ambientale
per attività di scarico di acque reflue domestiche e assimilate, località l’Amastuola, Comune di Crispiano (TA), Fg. n. 82 e Fg. n. 66, particelle come indicate in premessa, in favore della società AMASTUOLA SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L., P.I. 02491040735, con sede legale in Massafra (TA), Via Appia Km 632,200 snc, relativamente alla propria attività agrituristica oltre a quella agricola di coltivazione e produzione di uve da vino e da tavola e di produzione di vini da tavola esercitata in località l’Amastuola a Crispiano (TA), nel rispetto di tutte le norme precedentemente citate ed in particolare di quanto prescritto nella Determinazione Dirigenziale R.G. N. 651 del 06/05/2026 del 5° Settore – Pianificazione e Ambiente della Provincia di Taranto;
Stabilendo:
1) che la presente Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, sostituisce il seguente titolo abilitativo di cui al comma 1 dell’art. 3 del citato Decreto:
lett. a) “autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” relativa a:
- scarico di acque reflue domestiche e assimilate provenienti dall’impianto di trattamento dimensionato per 100 A.E. negli strati superficiali del suolo/primi strati del sottosuolo (scarico S01);
- scarico di acque reflue domestiche e assimilate provenienti dall’impianto di trattamento dimensionato per 707,5 A.E. (piscine) negli strati superficiali del suolo/primi strati del sottosuolo (scarico S02);
2) che, per quanto riguarda gli scarichi delle acque reflue domestiche e assimilate sul suolo/primi strati del sottosuolo di cui al punto 1) che precede, ai sensi dell’art. 8 del R.R. 26/2011 e ss.mm.ii. e come stabilito al punto 5 della Determinazione Dirigenziale R.G. N. 651 del 06/05/2026, il presente titolo rappresenta esclusivamente autorizzazione definitiva [Coordinate punto di scarico S01: Lat = 40.579754 – Long = 17.173090; S02: Lat = 40.578896 – Long = 17.169912 (sistema di riferimento WGS84)];
3) che la mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente al presente atto, comporterà l’adozione di provvedimenti di revoca o di sospensione di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
4) che è obbligatorio comunicare al SUAP, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 59/2013, ogni variazione intervenuta rispetto ai requisiti oggettivi e soggettivi dichiarati, alle caratteristiche dell’impianto e all’assetto gestionale e societario, ancorché tali variazioni siano non sostanziali;
5) che ai sensi dell’art. 3, comma 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, la presente autorizzazione ha durata di 15 anni dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Crispiano;
6) che ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, la domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata all’Autorità competente, tramite SUAP, almeno 6 mesi prima della scadenza, e, se la domanda è presentata entro tali termini, l’esercizio dell’attività o dell’impianto può continuare, nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, sulla base della presente autorizzazione;
7) che ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, il rinnovo della presente autorizzazione o la revisione delle prescrizioni in essa contenute potrà essere imposta dall’Autorità competente, prima della scadenza, quando:
- le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientali stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano;
8) che in caso di inosservanza anche parziale di quanto prescritto, l’autorizzazione potrà essere sospesa, previa diffida, e successivamente revocata;
9) che si intendono applicate tutte le norme attualmente vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel presente atto;
10) che sono fatti salvi altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti ed è fatto salvo ogni altro prescritto nulla osta, parere, autorizzazione, concessione, permesso, valutazione, licenza o altro secondo la specifica normativa di riferimento non di competenza di questo Ente, nonché i diritti di terzi;
11) che restano impregiudicati e demandati gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011 in materia di antimafia e di misure di prevenzione, nonché quanto stabilito dalla L.R. n. 32/2019, così come disposto al punto 8 della Determinazione Dirigenziale R.G. N. 651 del 06/05/2026;
12) che il presente provvedimento, come previsto nella Determinazione Dirigenziale R.G. N. 651 del 06/05/2026 del 5° Settore – Pianificazione e Ambiente della Provincia di Taranto, viene trasmesso al richiedente, agli uffici comunali competenti, all’Amministrazione Provinciale di Taranto – Settore Pianificazione ed Ambiente, nonché, per conoscenza, agli enti competenti in materia ambientale, in particolare:
- A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto;
- Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – N.O.E. di Lecce;
- Comando Provinciale Carabinieri Forestali – Taranto;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Taranto;
- Regione Puglia – Sezione di Vigilanza Ambientale Regionale;
- Direzione Generale dell’ASL TA;
- S.I.S.P. del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA;
e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Crispiano per 15 (quindici) giorni ai fini della pubblica conoscenza, nonché nel sito web istituzionale del Comune, nel rispetto del D.Lgs. n. 33/2013 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), a tutela di eventuali diritti di terzi;
13) che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal termine di pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.